
Le biciclette vengono messe all’asta, in modo brillante e spettacolare grazie alla partecipazione dei rappresentanti del Comitatissimo della Balorda, con lo scopo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di latte in polvere per bambini e pannolini a sostegno di famiglie con disagio socio-economico.
Il Comitatissimo della Balorda bandirà l’asta e allieterà con musica l’intera mattinata, nel corso della quale funzionerà un punto ristoro gestito dalla Banca del Tempo di Carpi. L’asta avverrà con queste modalità: verrà ‘battuta’ una bici alla volta con base d’asta minima e rilancio per alzata di mano; l’asta si concluderà alla terza chiamata senza rilanci, con pagamento in contanti alla fine della vendita all’incanto. Ogni bicicletta sarà munita di apposita dichiarazione di avvenuto recupero e deposito presso il magazzino della Polizia locale, e rilascio di documento di nuova proprietà del mezzo acquistato regolarmente. Le bici messe all’asta sono tutte funzionanti, rimesse ‘in forma’ dai volontari di Recuperandia Carpi nell’ambito di un progetto di educazione formativa.
Infine, va sottolineato che l’asta di biciclette recuperate, oltre a quello della beneficenza, ha anche altri scopi: combatte il mercato nero delle bici, supporta valori come il recupero e il riuso, sensibilizza verso la mobilità sostenibile e verso l’utilizzo della bicicletta in ambito urbano.
Ecco in breve sintesi cosa stabiliscono i due articoli citati del regolamento speciale per la gestione degli oggetti rinvenuti: “..A norma dell’art.929 del C.C., trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio senza che si presenti il proprietario, l’oggetto ritrovato o il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata…La consegna al ritrovatore è subordinata all’accertamento della sua identità personale, e alla redazione del verbale di consegna dallo stesso sottoscritto…Il ritrovatore, all’atto contestuale della consegna dell’oggetto, può dichiarare il proprio disinteresse ad acquisirne la proprietà decorso il periodo previsto dalla legge, ed esplicitare la propria volontà di lasciare il bene al patrimonio dell’Unione qualora non sia rintracciato il legittimo proprietario” afferma l’art.18. Ma in particolare è l’art.19 a stabilirne la successiva proprietà: “Decorsi i termini di legge senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l’oggetto, o quando lo stesso abbia preventivamente dichiarato il proprio disinteresse alla consegna, questo diverrà di proprietà dell’ Ente”.


