
I divieti valgono sia per gli esercizi in sede fissa, sia per gli ambulanti.
In particolare ai titolari degli esercizi presenti all’interno dello stadio e nelle immediate vicinanze dello stesso – fra i quali il Centro I Petali e Arci Pigal – in un’area compresa tra le vie del Chionso, Taddei, Petrella, Tegani, Gramsci, Green, Levi, Ruini, nonché agli ambulanti, qualora si dovessero posizionare nelle vicinanze dello stadio, in occasione degli incontri calcistici vige il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica inferiore ai cinque gradi. In occasione di particolari manifestazioni, il divieto potrà essere applicato a partire da bevande alcoliche di gradazione superiore a tre gradi.
Il divieto scatta a partire da due ore prima dell’inizio di ogni incontro e permane fino a un’ora dopo il termine dello stesso.
L’inosservanza dell’ordinanza è punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).


